Inclusione scolastica

Dall’Articolo 3 della Costituzione Italiana, e nel suo rispetto nasce il concetto di inclusione scolastica.

Cosa fa

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Questo è l’Articolo 3 della Costituzione Italiana, e nel suo rispetto nasce il concetto di inclusione scolastica.

Spesso tendiamo a considerare sinonimi i termini integrazione inclusione, quando in realtà hanno due significati con sfumature diverse soprattutto nel campo dell’educazione scolastica.

L’integrazione scolastica vuole far sentire gli alunni con disabilità parte di un gruppo, riducendo le differenze, all’interno di uno spazio che spesso non si adatta in funzione di essi.

L’inclusione scolastica, invece, vuole che tutti gli alunni siano valorizzati nella loro diversità che diventa un punto di forza per arricchire chi e cosa li circonda, in un ambiente che cambia a seconda delle loro necessità.

Per arrivare all’attuale concetto di inclusione scolastica dobbiamo partire da un excursus storico-normativo, passando per dibattiti, decreti e leggi che mettono al centro il valore della diversità come occasione di crescita per tutti:

  • 1977: approvazione della Legge n.517 che stabilisce il diritto all’istruzione e all’educazione per tutte le persone in condizioni di handicap, perché “l’esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”;
  • 1992: nasce la Legge n.104, la prima che si occupa della tutela di persone diversamente abili con l’obiettivo di favorirne l’inclusione sociale e scolastica;
  • 2009: vengono redatte le Linee Guida che danno le basi per l’utilizzo dell’International Classification of Functioning (ICF) come modello per classificare la disabilità. Questo documento stabilisce due concetti fondamentali: l’accettazione delle diversità viste come fonte di arricchimento e l’importanza del prestare attenzione alle esigenze di ciascuno, con o senza disturbi;
  • 2010: nascono le “Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) in ambito scolastico” della Legge n.170 che rende più concreto l’approccio innovativo scolastico grazie a nuovi strumenti e metodologie che permettano ad ogni studente di avere un percorso educativo personalizzato e funzionale.
  • 2012: il Miur redige la Direttiva Ministeriale “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” nella quale si riconosce la possibilità che un alunno possa presentare esigenze particolari anche in assenza di DSA diagnosticati: un grande passo per supportare studenti con difficoltà culturali o familiari-
  • 2017-2019: esce il Decreto Inclusione, redatto nel 2017 e modificato nel 2019, con i nuovi Piani Educativi Individualizzati (PEI) secondo i quali i vari consigli di classe sono tenuti a creare un piano didattico specifico per ogni alunno con disabilità.

È per attuare i PEI sopra citati che nascono i Gruppi di Lavoro per l’Inclusione scolastica, organi istituzionali che hanno l’obiettivo di supportare scuole, docenti e studenti.

In ordine di importanza troviamo i GLIR, i GIT, i GLI e i GLHO.

I primi operano a livello regionale e, oltre a fornire supporto alle scuole nella stesura dei Piani Formativi, supervisionano anche i Gruppi di Inclusione Territoriale, i secondi citati. Questi ultimi sono composti da docenti esperti in metodologie didattiche inclusive il cui compito è supportare le suole nell’utilizzo dei molteplici mezzi disponibili e svolgere ulteriori mansioni di coordinamento e consultazione per le varie istituzioni scolastiche locali.

Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GLI) rappresentano invece gli istituti presso ogni istituzione scolastica e sono composti da docenti curricolari, di sostegno ed eventualmente il personale sanitario della scuola (ATA) che hanno il compito di definire il loro Piano per l’inclusione.

Infine, i Gruppi di Lavoro Operativo (GLHO) sono la categorizzazione più ristretta che include i genitori dell’alunno, o chi ne fa le veci, e le figure professionali sopra citate che, insieme, devono verificare la riuscita del processo di inclusione con la quantificazione delle misure di sostegno.

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